Obblighi di Trasparenza
Documentazione 2024
Adempimenti per le affiliate FCI in materia di Safeguarding ai sensi dell’art.16 c.1 del D.L. n.39 del 28/02/202
1) entro il primo luglio 2024 nominare un/a “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.
La scadenza del primo luglio 2024 per la nomina del Responsabile è stata introdotta con la Delibera della Giunta Nazionale CONI del 25/7/2023 ed è operativa.
Questa figura è richiesta sempre, anche nei contesti associativi in cui non siano presenti minori. Si tratta di una persona che deve monitorare la corretta implementazione delle misure organizzative e di controllo adottate dal sodalizio con i modelli di cui al successivo punto 4) e a cui le persone possono serenamente rivolgersi per esprimere una situazione di malessere all’interno dell’associazione ( fino ad arrivare alla segnalazione di un comportamento penalmente rilevante) e che poi sappia gestire le segnalazioni rapportandosi anche eventualmente con le forze dell’ordine.
Si tratta quindi di una persona dotata di empatia e capacità comunicative, che conosca la normativa ed i regolamenti di riferimento e che sia dotata di autonomia. Non sono previsti particolari requisiti professionali in capo a detto Responsabile ma sicuramente è necessaria la partecipazione a momenti di formazione/qualificazione che potranno essere organizzati anche dall’organismo sportivo affiliante.
La scelta di detto Responsabile va fatta seguendo i principi del Coni che identificano nell’indipendenza e terzietà le caratteristiche principali di tale soggetto onde evitare anche conflitti di interessi, sebbene nulla vieta di nominarlo tra i soggetti che già operano all’interno della realtà sportiva come, ad esempio, un tecnico o un dirigente.
Sarà comunque il Modello della asd/ssd a dettare e disciplinare le procedure di nomina, nonché i ruoli ed i compiti specifici di tale Responsabile sulla base dei poteri e funzioni conferiti dagli Statuti delle ASD/SSD.
2) pubblicizzare identità e contatto del/della Responsabile sulla homepage del sito del sodalizio sportivo e/o mediante affissione dell’informativa presso la sede;
3) comunicare l’identità e il contatto del/della Responsabile al responsabile delle politiche di safeguarding dell’organismo sportivo affiliante.
Per le affiliate FCI sarà sufficiente depositare l’atto di nomina nell’apposita sezione “Safeguarding” che verrà attivata all’interno della sezione “documenti” nell’area riservata delle Società sul gestionale KSport.
4) elaborare – entro 12 mesi dall’emanazione delle Linee Guida da parte degli Enti di affiliazione un modello organizzativo di controllo e gestione dell’attività sportiva (MOCG) ed un codice di condotta conformi alle Linee Guida del rispettivo Ente di affiliazione.
In proposito si rammenta che FCI ha emanato le Linee guida l’11/11/2023 quindi i modelli dovranno essere predisposti entro il prossimo 11.11.2024.
I documenti devono essere elaborati tenendo conto delle caratteristiche dell’organizzazione sportiva e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’affiliate. Le organizzazioni già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del DLgs 231/2001 lo integrano con gli elementi previsti in tema di safeguarding.
FCI metterà a breve a disposizione delle affiliate un fac simile di Modello Organizzativo e di Codice di Condotta.
In caso di pluriaffiliazione l’ente deve scegliere l’organismo affiliante di riferimento per la politica di safeguarding e comunicarlo agli altri organismi sportivi affilianti.
5) affiggere il modello organizzativo e di controllo e il codice di condotta presso la sede e pubblicarlo sulla home page del sito internet. In assenza di sito internet si ritiene opportuno trasmettere una comunicazione a tutti i tesserati a mezzo posta elettronica;
6) il Responsabile dei minori: il comma 6 dell’art. 33 del DLgs 36/2021 prevede che “fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull’impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto ( ad oggi non ancora adottato) del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ..sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi.
Il decreto prevede l’obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all’ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. Il decreto attuativo non è stato ancora emanato quindi seguiranno aggiornamenti per questa figura. Nel mentre il ruolo di questa figura verrà svolto dal “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”.
7) aggiornare – con cadenza almeno quadriennale – il modello organizzativo e di controllo prevedendo meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile delle politiche di safeguarding dell’organismo sportivo affiliante.
Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo dell’attività sportiva
Il modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto, come previsto dalla normativa di riferimento:
– Comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021.
– Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori.
– Decreto Legislativo 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
– I seguenti articoli del codice penale: ART. 600 BIS Codice Penale ( Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornografico) 600-quater1(Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 604-ter (Circostanza aggravante), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale.
– Le Disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
– Le Linee Guida FCI
– Le ulteriori disposizioni emanate dall’Ente di affiliazione
Più in generale, ogni ulteriore disposizione necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.
Il MOGC ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida FCI, delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e delle raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
Obbligo pubblicazione contributi pubblici ricevuti
La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, commi da 125 a 129, ha disposto in modo permanente per taluni soggetti l’obbligo di trasparenza con riguardo ai contributi pubblici ricevuti.
Tra i soggetti obbligati rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche. Il termine per adempiere al suddetto obbligo è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell’anno precedente. ll termine quest’anno slitta al 1° luglio considerando che il 30 giugno è domenica. Le ASD e SSD, che nel corso del 2023 hanno ricevuto contributi da Enti Pubblici in misura pari o superiori a 10 mila euro, sono obbligate a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro tale data.
I soggetti pubblici che erogano aiuti e contributi
Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sono quelli erogati da:
• Stato
• Regioni
• Province
• Comuni, Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
• Istituzioni Universitarie
• Istituti autonomi case popolari
• Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
• Enti pubblici non economici
• Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
• ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
• Agenzie fiscali
• Società a controllo pubblico
Quali sono i contributi pubblici da considerare
La norma richiede di pubblicare le informazioni relative a:
1. sovvenzioni,
2. contributi,
3. vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico.
Tra questi rientrano anche i beni mobili o immobili concessi in comodato. Rispetto al valore economico da indicare del bene, il Ministero ha chiarito che “si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie di tale sostegno sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.
L’obbligo di pubblicazione sussiste solo nel momento in cui le ASD e SSD abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente
cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”. Ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. Pertanto, tutti gli aiuti concessi nel 2023, ma non erogati nel corso del medesimo anno, non devono essere pubblicati.
I contributi pubblici esclusi
Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi rese verso le stesse P.A. Sono inoltre esclusi dall’obbligo tutti gli aiuti pubblici aventi carattere generale. Con la circolare n. 6 del 25.06.2021, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in materia, soffermandosi, tra l’altro, sul significato da attribuire agli ausili pubblici aventi “carattere generale”.
Il Ministero afferma che “per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni: in tale prospettiva si deve ritenere che rientri nella suddetta accezione anche il contributo del 5 per mille, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di pubblicità recati dalla normativa citata in oggetto”. Si evidenzia, tuttavia, che per le somme ricevute a titolo di 5 per mille rimangono in essere gli specifici obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse, previsti dall’articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.
Alla luce dei suddetti chiarimenti, potrebbero essere considerati aiuti aventi carattere generale e, quindi, esclusi dall’obbligo di pubblicazione, anche i contributi ricevuti nel 2023 per far fronte all’emergenza pandemica. Sul punto però il Ministero non si è espresso in modo esplicito, per cui, in via prudenziale, si suggerisce di fornire comunque l’informativa e la pubblicità richieste dalla normativa in parola.
Quali informazioni fornire
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (Asd o Ssd);
2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
4. data di incasso;
5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
Le modalità e i termini di pubblicazione
La normativa distingue:
• per le SSD (in quanto imprese) l’informazione sarà resa all’interno della nota integrativa al bilancio
pubblicata nel Registro delle imprese;
• per le ASD le informazioni dovranno essere pubblicate sui siti internet. In mancanza del sito internet, è possibile pubblicare l’informazione attraverso la pagina Facebook dell’ente o anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.
Nonostante la normativa non preveda un termine fino al quale debbano rimanere pubblicati sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di mantenere comunque la loro pubblicazione anche negli anni successivi, posizionandoli all’interno di una sezione specifica e sempre in evidenza.
Soggetti esonerati
Sono esonerate le organizzazioni che abbiano percepito complessivamente – da sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere – importi inferiori a 10.000 euro con riferimento non al singolo sostegno ma alla somma di qualsivoglia sostegno percepito nell’anno. Ne consegue che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche ove il valore della singola erogazione/sostegno sia inferiore ad euro 10.000. Esemplificando, per un ente che avesse ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 8.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro dovrà intendersi superato e, pertanto, l’ente in questione dovrà adempiere all’obbligo di pubblicazione di tali somme.
Sanzioni
Rispetto alle sanzioni, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza di tali obblighi comporta il pagamento di un importo pari all’1% di quanto ricevuto con un minimo di 2.000 euro, oltre ovviamente all’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione. Solo decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti, mentre in precedenza si prevedeva come sanzione esclusivamente la restituzione dell’importo senza alcuna forma di ravvedimento.